Art. 10.
(Pane fresco).

      1. La denominazione di «pane fresco» è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

          a) essere posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo ovvero, tenendo conto delle tipologie esistenti a livello territoriale, entro 48 ore dal completamento del medesimo processo;

          b) essere stato prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di qualsiasi trattamento finalizzato alla surgelazione, al congelamento o alla conservazione prolungata dalle materie prime e dei prodotti intermedi di panificazione fino alla completa cottura finale;

          c) essere stato ottenuto per cottura di impasti che non hanno subìto surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata

 

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dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo.

      2. È fatto divieto di utilizzare la denominazione di «pane fresco»:

          a) per il pane destinato ad essere posto in vendita anche successivamente ai termini indicati dal comma 1, lettera a), indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;

          b) per il pane posto in vendita dopo completamento di cottura di pane precotto comunque conservato;

          c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione comunque conservati.

      3. Nella produzione del pane fresco è ammesso l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione.