1. La denominazione di «pane fresco» è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:
a) essere posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo ovvero, tenendo conto delle tipologie esistenti a livello territoriale, entro 48 ore dal completamento del medesimo processo;
b) essere stato prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di qualsiasi trattamento finalizzato alla surgelazione, al congelamento o alla conservazione prolungata dalle materie prime e dei prodotti intermedi di panificazione fino alla completa cottura finale;
c) essere stato ottenuto per cottura di impasti che non hanno subìto surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata
2. È fatto divieto di utilizzare la denominazione di «pane fresco»:
a) per il pane destinato ad essere posto in vendita anche successivamente ai termini indicati dal comma 1, lettera a), indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;
b) per il pane posto in vendita dopo completamento di cottura di pane precotto comunque conservato;
c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione comunque conservati.
3. Nella produzione del pane fresco è ammesso l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione.